Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell'elenco
dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o
il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di
facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.
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