Art. 39
Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro
varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che
siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o
approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente
che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o
della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico
interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune
interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente
legislazione statale e regionale.
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