Lo Statuto

Art. 1 – Natura, finalità e denominazione.

1. I Comuni della Provincia di Trento il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano del Piave delimitato con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, sono uniti in Consorzio fra Enti Locali ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni.

2. Del Consorzio fanno parte i Comuni di Moena, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis e Soraga e potranno farne parte anche i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti e/o inseriti nell'ambito del bacino stesso, e ciò dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti emessi dall'Autorità competente.

3. Il Consorzio è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, disciplinato dal presente Statuto e dalle leggi e decreti ad esso applicabili.

4. Il Consorzio ha la seguente denominazione: "Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano del Piave". Esso ha sede in Primiero San Martino di Castrozza - via U. Scopoli, 56.

5 . Il Consorzio può dotarsi di un proprio logo rappresentativo.

Art. 2 – Scopo e durata.

1. Il Consorzio, in conformità al disposto dell'art. 1, legge 27 dicembre 1953 n. 959, ha lo scopo primario di provvedere all'incasso del sovracanone, all'attribuzione del medesimo al fondo comune ed all'impiego delle somme ivi allocate ad esclusivo favore del progresso economico e sociale delle popolazioni.

2. Il Consorzio, previa apposita delibera assembleare adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può altresì avvalersi della possibilità di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, la fornitura diretta di energia elettrica, da cedersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di mercati energetici.

3. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato, e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione di almeno tre quinti dei Comuni membri.

Art. 3 – Natura e allocazione delle risorse facenti parte del fondo comune.

1. Il Consorzio BIM costituisce il fondo comune formato dalle entrate del sovracanone nonché dalle entrate derivanti dai risarcimenti ambientali.

2. Le risorse facenti parte del fondo comune saranno allocate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, ossia facendo in modo che, sul medio-lungo periodo, tutti i Comuni facenti parte del Consorzio possano beneficiarne.

Art. 4 – Organi del Consorzio e durata dei medesimi.

1. Gli organi del Consorzio sono:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

2. Il mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente dura cinque anni. Ad ogni turno elettorale generale, il Consiglio Direttivo ed il Presidente uscenti rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

3. Il mandato dei rappresentanti degli Enti consorziati cessa con la cessazione degli organi che li hanno nominati.

4. Tutti i componenti dell'Assemblea Generale sono sempre rinominabili. Nessuno può essere eletto Presidente, Vice presidente, ovvero Consigliere per più di tre mandati consecutivi.

Art. 5 – Composizione dell’Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti dei Comuni.

2. Ogni Comune ha un solo rappresentante in seno all'Assemblea Generale.

3. Il rappresentante è nominato dal Sindaco del Comune tra i Consiglieri Comunali dello stesso o tra soggetti con comprovata esperienza e competenza in materia di enti locali. Sino alla data della nomina, si intende che il Sindaco è il rappresentante del Comune stesso, e ciò fino al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta nomina del nuovo rappresentante comunale.

4. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante comunale ha diritto ad un solo voto.

Art. 6 – Incompatibilità dei membri dell'Assemblea Generale.

Non può essere nominato rappresentante del Comune in seno all'Assemblea Generale:

  1. il coniuge, l'ascendente, il discendente, il parente e affine entro il terzo grado del Sindaco;

  2. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il Consorzio;

  3. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Consorzio, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito;

  4. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, è stato legalmente messo in mora;

  5. colui che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità previste agli artt. 60 e 61 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

  6. colui che si trova in una delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,n. 39;

  7. l'amministratore con deleghe gestionali in società, anche private, che si trovino in conflitto d'interesse con il Consorzio.

Art. 7 – Doveri e condizione giuridica dei membri dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

1. Il comportamento del Presidente, dei Consiglieri e dei membri dell'Assemblea Generale, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

2. Il Presidente, i Consiglieri ed i membri dell'Assemblea Generale devono astenersi dalla discussione, dalla votazione e dall'adozione di qualsiasi atto riguardante interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 8 – Competenze dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea Generale:

a) l'elezione del Consiglio Direttivo del Consorzio;

b) l'elezione del Presidente del Consorzio;

c) la nomina del revisore dei conti ai sensi dell'art. 16;

d) l'approvazione del piano degli interventi;

f) l'approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché del conto consuntivo del Consorzio;

g) l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti;

h) deliberare in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari, alle relative permute e concessioni;

i) i provvedimenti relativi a tutti i problemi che le vengono sottoposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;

l) la determinazione e l'attribuzione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza, tenendo presente la legislazione in materia;

m) nomina e revoca il segretario del Consorzio, su proposta del Presidente.

Art. 9 – Funzionamento dell'Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente nonché per l'eventuale assestamento di bilancio, e per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.

2. L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, i quali devono presentare domanda scritta contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti sui quali l'Assemblea Generale è chiamata a discutere ed a deliberare.

3. L'avviso di convocazione viene spedito dal Presidente, anche avvalendosi di procedure telematiche, almeno 10 giorni prima della data della seduta e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei membri.

5. Per l'approvazione delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Per l'approvazione delle delibere concernenti modificazioni statutarie è richiesta la maggioranza qualificata pari a 2/3 dei membri assegnati.

6. Delle discussioni e delle deliberazioni è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Elezione e composizione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo del Consorzio è composto da 3 Consiglieri, compreso il Presidente, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale.

2. L'elezione dovrà avvenire mediante la presentazione di liste collegate al candidato Presidente. La lista contenente i nomi dei candidati a Presidente e a membri del Consiglio Direttivo dovrà essere depositata e protocollata dall'ufficio di segreteria del Consorzio almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Tale lista dovrà rispettare la parità di genere, indicando pertanto almeno 1 candidato di sesso femminile in base alla normativa vigente in materia.

3. Risulteranno eletti il Presidente, e la lista collegata che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti. Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa.

4. Il Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, dura in carica cinque anni, fatto salvo il regime di proroga sino alla nomina del nuovo Consiglio. In ogni caso si provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo dopo che si sia svolta una tornata elettorale comunale che interessi la maggioranza dei Comuni costituenti il Consorzio.

5. Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza del medesimo.

6. In qualsiasi caso, la decadenza del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente.

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente ogni mese ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza, sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione viene spedito ai Consiglieri dal Presidente, anche con procedure telematiche, almeno 5 giorni prima e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 12 – Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed in particolare delibera sulle seguenti materie:

a) compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

b) formulazione dei regolamenti, ivi compresi il regolamento per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente ed il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

c) convocazione dell'Assemblea Generale;

d) autorizzazione a stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;

e) predisposizione ed esecuzione del piano degli interventi;

f) ogni altra competenza residuale che non sia riservata alla Assemblea Generale, al Presidente ovvero ad altri organi.

Art. 13 – Competenze del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio.

2. Al Presidente competono:

a) la presidenza dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

b) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, impartendo apposite istruzioni agli uffici;

c) la convocazione del Consiglio Direttivo e la fissazione dell'ordine del giorno;

d) la convocazione dell'Assemblea Generale e la fissazione dell'ordine del giorno;

e) la firma degli atti e dei contratti del Consorzio;

f) l'adozione dei provvedimenti d'urgenza per il buon funzionamento dei servizi consorziali.

Art. 14 – Il Vicepresidente

Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15 – Mozione di sfiducia

1. L'Assemblea può proporre una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno il 40% dei membri dell'Assemblea Generale.

3. La mozione è presentata al Presidente in carica e al Segretario per l'acquisizione al protocollo dell'Ente.

4. Detta mozione, a cura del Segretario, è trasmessa ai Componenti del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente deve convocare apposita Assemblea entro 20 giorni dall'acquisizione al protocollo della mozione. Nel caso di mancata convocazione, nel termine sopraindicato, vi provvede il Rappresentante dell'Assemblea Generale più anziano di età.

6. Qualora la mozione venga approvata, il Presidente entro 30 giorni deve convocare nuove elezioni.

Art. 16 – Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei Conti scegliendolo negli Albi dei Revisori Contabili, dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.

2. Il Revisore dei Conti:

a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;

b) presenta al Consiglio Direttivo una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) assiste alle adunanze dell'Assemblea Generale quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione economico-finanziaria del Consorzio;

d) su invito del Presidente, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo;

e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 17 – Segretario Consorziale

1. Il Segretario Consorziale, ove possibile, è un dipendente di ruolo degli Enti Locali del territorio BIM in possesso di comprovate competenze giuridiche finanziarie ed organizzative.

2. Il Segretario Consorziale dipende funzionalmente dal Presidente.

3. Il Segretario Consorziale:

a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Consorzio, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 18 – Piano degli interventi

1. Il Piano degli interventi è lo strumento di programmazione con il quale il Consorzio amministra i proventi del sovra canone ed altre entrate, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 3 del presente Statuto.

2. Il Piano è predisposto dal Consiglio Direttivo, che ne cura altresì l'esecuzione, ed è approvato dall'Assemblea Generale.

2. Le concrete modalità di redazione del Piano sono definite con apposito regolamento.

Art. 19 – Albo del Consorzio

1. Il Segretario cura, anche a mezzo di un dipendente incaricato, la tenuta di un Albo per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

Art. 20 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre precedente l'esercizio finanziario, ed il conto consuntivo entro il termine del 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.